08 Maggio 2019 TAR. I bandi di gara o di concorso o le lettere di invito sono impugnabili soltanto unitamente agli atti di cui costituiscono applicazione (come le esclusioni o le aggiudicazioni, per fare un facile esempio) e ciò a garanzia del principio di massima partecipazione. Si possono ravvisare eccezioni a tale principio, sia quando si contesta alla radice l’indizione o la non indizione di una gara, oppure quando la legge di gara contenga clausole immediatamente escludenti. Per esempio quelle clausole che rendono impossibile o oggettivamente difficile la partecipazione, che impongono oneri sproporzionati o che rendono impossibile il calcolo della convenienza economica o tecnica dell’offerta, oppure che rendono obiettivamente non conveniente o eccessivamente oneroso il rapporto contrattuale. Deve trattarsi però di una impossibilità o di una onerosità oggettive e non della mera difficoltà riferita al singolo partecipante, non potendo le eventuali problematiche organizzative o la non convenienza economica per quest’ultimo assurgere di per sé ad oggettiva impossibilità di presentazione di un’offerta.

Consulta qui il TAR Lombardia n.993/2019

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