14 Maggio 2019 TAR. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è pervenuta alla conclusione che costituisce principio generale quello per cui i bandi di gara o di concorso o le lettere di invito sono impugnabili soltanto unitamente agli atti di cui costituiscono applicazione (come le esclusioni o le aggiudicazioni, per fare un facile esempio) e ciò a garanzia del principio di massima partecipazione. Il principio generale per cui i bandi di gara o di concorso o le lettere di invito sono impugnabili soltanto unitamente agli atti di cui costituiscono applicazione può ravvisare eccezioni quando si contesta alla radice l’indizione o la non indizione di una gara, oppure quando la legge di gara contenga clausole immediatamente escludenti. L’onere di impugnazione immediata vale, però,  solo per le clausole che impediscono “…con certezza la stessa formulazione dell’offerta” e che tale eventualità va esclusa nel caso di “partecipazione …. alla procedura di gara”. Deve trattarsi quindi di una preclusione sostanzialmente generalizzata alla presentazione di un’offerta.

Consulta qui il TAR Lombardia n.940/2019

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