23 Maggio 2019 TAR. Nelle gare pubbliche «tanto l’interpretazione delle fonti normative, quanto quelle di un bando che di esse costituiscono applicazione, sono governate in primo luogo dall’interpretazione letterale». Pertanto «la lex specialis deve essere interpretata per ciò che essa dice espressamente e dispensando il concorrente dal ricostruire, con indagini ermeneutiche integrative, ulteriori ed inespressi significati, dovendosi tutelare l’affidamento degli interessati e il principio del favor partecipationis»

Consulta qui il TAR Marche n.354/2019