11 Giugno 2019 TAR. L’art. 95, comma 14 bis, del Codice dei Contratti, secondo cui: “In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”. Tale criterio è applicabile solo alle procedure di gara per l’affidamento di lavoriù

Consulta qui il TAR Lazio n.7322/2019