14 Giugno 2019 TAR. Il concorrente, che ha impugnato il provvedimento di esclusione, è tenuto ad impugnare anche il provvedimento di aggiudicazione sopravvenuto nel corso del giudizio, a pena di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La ratio di tale principio si basa sul carattere inoppugnabile del provvedimento di aggiudicazione e il conseguimento dell’utilità finale che per l’operatore è l’affidamento dell’appalto, indipendentemente dal provvedimento impugnato. Ma l’eliminazione dell’aggiudicazione non è automatica in seguito all’annullamento di un atto prodromico. Quindi l’impugnazione dell’aggiudicazione si rende necessaria per procurarsi l’utilità avuta di mira e dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire. Consulta qui il TAR Lazio n.7557/2019