18 Giugno 2019 TAR. Deve ritenersi dimostrata la presenza di una firma digitale valida a tutta la documentazione di gara, quando il seggio di gara rileva che la Piattaforma non era in grado di controllare automaticamente l’apposizione della firma a causa dell’eccessiva dimensione del files che comunque non erano modificabili successivamente all’apposizione della firma stessa.

Consulta qui il TAR Lazio n.7673/2019