19 Giugno 2019 TAR. Solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l’automatica esclusione dalla procedura di gara poiché depone in maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità e della non integrità dell’operatore economico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l’esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull’affidabilità dello stesso. La omessa dichiarazione delle sanzioni antitrust irrogate, tuttavia, non possono annoverarsi tra le “circostanze specifiche”, facilmente e oggettivamente individuabili e direttamente qualificabili come cause di esclusione in quanto tali destinate ad assumere rilievo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.80 comma 3 lettera f-bis.

Consulta qui il TAR Calabria n.1140/2019