20 Giugno 2019 CDS. L’art. 77 d. lgs. n. 50 del 2016 nello specificare che la composizione della commissione di gara deve essere composta da «esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto», presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto. Infatti, tale norma deve essere intesa in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste. Quindi, non è necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.

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