01 Luglio 2019 TAR. L’ articolo 83, comma 9 del d.lgs. n.50 del 2016, prevede il beneficio del c.d. soccorso istruttorio, per integrare, eventualmente, alcune carenze relative alla documentazione presentata dall’operatore economico partecipante alla gara. Ma il soccorso istruttorio non può essere consentito al concorrente peri completare l’offerta, successivamente, al termine stabilito dal bando, salva la rettifica di semplici errori materiali o di refusi. E’ preclusa pertanto l’applicazione dell’istituto per colmare carenze dell’offerta tecnica al pari di quella economica. Per di più va rilevato che la produzione di un documento tecnico inadeguato non può essere qualificata come carenza di un elemento formale dell’offerta ai sensi della predetta disposizione e, quindi, non può conseguentemente essere integrato ai fini voluti dal ricorrente per sanare irregolarità essenziali afferenti all’offerta tecnica, con l’acquisizione di dichiarazioni integrative dell’offerente a sanatoria della propria offerta.

Consulta qui Il TAR Lazio n.8414/2019