02 Luglio 2019 TAR. La sottoscrizione dell’offerta è essenziale nelle gare pubbliche sia per verificare la necessaria coincidenza tra il soggetto autore dell’atto e colui che lo ha sottoscritto, sia perché quest’ultimo attraverso la firma fa proprio il contenuto del documento. La mancanza nell’atto delle indicazioni concernenti questi aspetti, implica necessariamente la impossibilità di attribuire la paternità dei contenuti dell’atto, e quindi la sua inidoneità a produrre effetti giuridici. Tuttavia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi, cui ha aderito anche l’ANAC, hanno ammesso offerte non sottoscritte, quando, in base alle circostanze concrete, l’offerta risultava con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico. Infatti, la procedura telematica contempla sicuri elementi da cui desumere la riconducibilità dell’offerta all’autore, proprio perché la partecipazione alla procedura di gara e la presentazione dell’offerta sono possibili solo attraverso l’accesso al sistema effettuato mediante la creazione di un apposito “account”. Infine, il caricamento nella piattaforma dell’offerta e l’apposizione della marca temporale, con la comunicazione del numero di serie della marca medesima alla stazione appaltante, sono elementi inequivocabili di imputabilità all’operatore stesso, con un sufficiente grado di certezza.

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