11 Luglio 2019 CDS. Non rileva, ai fini del calcolo delle medie e per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, una qualsiasi variazione che sopravviene, anche in conseguenza di una pronunzia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione od esclusione delle offerte. Tale norma si ricava dall’articolo 95 del d.lgs 50/2016 ed è espressiva del generale principio della immodificabilità della graduatoria (con conseguente irrilevanza delle sopravvenienze), trova applicazione anche nel caso del c.d. confronto a coppie, ove la graduatoria finale viene stilata attribuendo a ciascun concorrente un punteggio finale che è pari alla media dei punteggi dallo stesso riportati all’esito dell’insieme dei confronti con gli altri concorrenti ed operando la “normalizzazione” al valore “uno” in relazione al concorrente che abbia riportato il punteggio più alto .

Consulta qui il CDS n.4789/2019