26 Luglio 2019 TAR. La soglia di sbarramento in sede di gara pubblica, assicura un filtro di qualità, impedendo la prosecuzione della gara a quelle offerte che non raggiungano uno standard minimo corrispondente a quanto, discrezionalmente, prefissato dalla lex specialis, tale filtro va operato con riferimento ai valori “assoluti” delle offerte tecniche, ovvero al risultato derivante dall’applicazione dei punteggi come previsti dal metodo di gara in relazione ai singoli parametri, avendo questi ultimi un significato funzionale proprio. La soglia di sbarramento stabilita per le offerte tecniche deve, quindi, essere applicata dopo la riparametrazione dei relativi punteggi, purché la stazione appaltante si sia esplicitamente determinata in tal senso nella lex specialis della procedura di gara.

Consulta qui il TAR Lazio n.9781/2019