28 Agosto 2019 TAR. Nelle controversie aventi ad oggetto gare di appalto la legittimazione al ricorso deriva dalla partecipazione alla procedura oggetto di contestazione, cosicché l’operatore economico che liberamente si sia astenuto dal parteciparvi, non può agire per l’annullamento, ancorché possa vantare un interesse di fatto a che la competizione, che per lui è comunque res inter alios acta, venga nuovamente bandita. Ma è possibile che il ricorso possa essere presentato anche da un non partecipante alla gara: i) quando si contesti in radice l’indizione della gara in sé, che non doveva cioè essere bandita; ii) quando si contesti che una gara sia mancata, avendo l’amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto; iii) quando si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti .

Consulta qui il TAR Calabria n.1514/2019