30 agosto 2019 TAR. È legittimo l’accesso ai messaggi di posta elettronica scambiati dai commissari di un concorso pubblico in quanto le email in questione hanno avuto a oggetto l’esercizio di funzioni pubblicistiche e sono pertinenti al procedimento in questione, sicché non possono essere qualificate come corrispondenza privata, salva la possibilità, in sede di acquisizione, di stralciare frasi che esulano del tutto dalla questione in esame. Le medesime, inoltre, proprio perché citate per relationem nel verbale della commissione giudicatrice devono essere acquisite al procedimento, sicché l’Amministrazione non può giustificare la mancata ostensione con la propria inottemperanza all’obbligo di acquisizione.

Consulta qui il TAR Abruzzo n.193/2019