02 Settembre 2019 TAR. Secondo il cd. “principio di equivalenza” ex art. 87, comma 1, d.l.gs. n. 50 del 2016 è ammessa la produzione in gara di certificati equivalenti, rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, nonché di “altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità“. Tale norma mira ad assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici alle gare d’appalto pubbliche, in condizioni di parità e di non discriminazione, riconoscendo ai partecipanti alle gare di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante. 

Consulta qui ilo TAR Friuli Venezia Giulia n.337/2019