05 Settembre 2019 TAR. Il subappaltatore che risulti essere privo dei requisiti non può essere affidatario dell’appalto, ma per l’appaltatore non comporta, automaticamente l’esclusione dalla gara. In tal senso va interpretato l’art. 80, comma 14, del d.lgs n. 50/206, in base al quale: “Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo“.

Consulta qui il TAR Lazio n.10614/2019