18 Settembre 2019 TAR.  La previsione della lex specialis di utilizzare la sezione “Chiarimenti” del Portale Gare utilizzato dalla stazione appaltante ovvero la PEC per l’invio delle comunicazioni di gara rende illegittima l’esclusione di un operatore economico che non ha caricato la propria offerta non avendo rispettato i termini di upload riportati nel verbale di ammissione/esclusione pubblicato però in altra sezione della piattaforma di negoziazione. Se da un lato non sussiste un obbligo normativo di comunicazione via PEC dell’ammissione ai concorrenti, atteso l’obbligo di pubblicare il suddetto provvedimento nella sezione “Documenti di gara” ex art.29 co.1 del Codice,  dall’altro il difetto di coerenza tra la modalità adottata in concreto e quella prevista negli atti di gara concretizza una violazione della par condicio dei concorrenti.

Consulta qui il TAR Marche n.560/2019