04 novembre 2019 TAR. Nel codice dei contratti non c’è «alcun obbligo imperativo a carico delle stazioni appaltanti di espressa indicazione degli oneri di manodopera, ma tale indicazione costituisce un obbligo accessorio rispetto alla necessaria previsione del prezzo posto a base d’asta». Pertanto «ai sensi dell’art. 23, comma 16, ultimo inciso, del d.lgs. n. 50/2016, non è annullabile il bando che non indichi espressamente, nell’ambito del prezzo a base d’asta o dell’affidamento, l’importo separato del costo della manodopera in generale, salvo che tale omissione non implichi un oggettivo impedimento o a formulare l’offerta, oppure a valutarne l’attendibilità in sede di gara».

Consulta qui il TAR Calabria n.1653/2019