06 novembre 2019 TAR. Non costituisce violazione degli obblighi informativi ex dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 50/2016 « l’omessa dichiarazione dell’applicazione di una misura cautelare non interdittiva come quella dell’obbligo di firma», atteso che, diversamente opinando «l’operatività di un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo verrebbe dilatato a dismisura, rivelandosi eccessivamente oneroso per gli operatori economici e dai contorni oggettivamente incerti ».

Consulta qui il TAR Calabria n.1652/2019