21 novembre 2019 TAR. L’incompletezza del DGUE non comporta l’esclusione e può essere sanata tramite soccorso istruttorio, non avendo alcun riflesso sugli elementi essenziali dell’offerta. Infatti, non è individuabile, nell’attività della stazione appaltante, alcuna violazione del citato art. 83 comma 9 del d.lgs n. 50 del 2016 o della par condicio dei concorrenti, in quanto l’omissione in esame non può essere equiparata a “….carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

Consulta qui il TAR Marche n.703/2019