22 novembre 2019 TRGA. L’avvenuto caricamento dei documenti informatici, nel portale, che compongono un’offerta è certificato, fino a querela di falso, mediante l’attestazione resa dal responsabile e si configura come un atto pubblico, munito della forza probatoria attribuita dall’art. 2700 cod. civ. La ricorrente per smentire quanto risulta dal file in questione avrebbe dovuto proporre una querela di falso innanzi al giudice competente.

Consulta qui il TRGA n.153/2019