27 maggio 2020 CDS. Compete a ciascun offerente indicare i costi della manodopera, essendo rimessa alla libertà e responsabilità dell’impresa la valutazione dei costi, mediante una analitica previsione e contabilizzazione delle diverse attività lavorative necessarie, al fine di garantire la fornitura del servizio. Infine, l’indicazione dei costi della manodopera rientra nel rispetto degli obblighi normativi di tutela dei lavoratori, dai quali l’impresa non potrà comunque esimersi in sede di esecuzione del contratto.

Consulta qui il CDS n.3192/2020