10 giugno 2020 TAR. Nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica non è possibile ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio, previsto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di procedere ad integrazioni dell’offerta tecnica. Infatti, “Ai sensi dell’art. 83, comma 9, Codice dei contratti pubblici, è esclusa la sanatoria di ogni irregolarità essenziale afferente all’offerta tecnica e a quella economica; il soccorso istruttorio non è, quindi, ammissibile come strumento per correggere una carenza essenziale dell’offerta. Tuttavia, detto rimedio è utilizzabile in caso di mancata sottoscrizione dell’atto, costituendo un elemento formale, che può essere sanato; del resto una norma del bando che stabilisse l’opposto sarebbe contraria al chiaro disposto dell’ultimo inciso del comma 8 dell’art. 83 citato, secondo il quale “il bando e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice o da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

Consulta qui il TAR Napoli n.2209/2020