17 giugno 2020 TAR. I principi di derivazione comunitaria dell’evidenza pubblica, da un lato, e i criteri fissati dalla normativa interna di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici in tema di «procedura negoziata d’urgenza», dall’altro, costituiscono i parametri di riferimento cui le amministrazioni devono necessariamente attenersi, anche nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, qualora intendano affidare contratti pubblici (ancorché attivi). Neppure la crisi sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 può giustificare la violazione dei principi concorrenziali, e di trasparenza e pubblicità da parte del soggetto pubblico.

Consulta qui il TAR Milano n.1006/2020