25 giugno 2020 TAR. Per determinare un onere di immediata impugnazione del bando, la lesione lamentata deve conseguire in via immediata e diretta, e non soltanto potenziale e meramente eventuale, alle determinazioni dell’amministrazione e all’assetto di interessi delineato dagli atti di gara, in relazione a profili del tutto indipendenti dalle vicende successive della procedura e dai correlati adempimenti. Infine, occorre sottolineare che i motivi immediatamente escludenti devono avere natura oggettiva e non inerire meramente a pretese situazioni soggettive, ascrivibili ad un giudizio meramente individuale di non convenienza della commessa, deve in altri termini determinarsi una oggettiva impossibilità alla partecipazione.

Consulta qui il TAR Lazio n.6646/2020