07 luglio 2020 TAR. Nell’ambito delle gare telematiche, le dichiarazioni rese dai concorrenti, rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, sono valide anche senza l’allegazione di copia del documento d’identità del dichiarante quando firmate digitalmente. Il Tar Toscana nella sentenza n. 522/2020 infatti ha precisato che «l’apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, è di per sé idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante».

Consulta qui il TAR Toscana n.522/2020