09 luglio 2020 TAR. Nelle procedure telematiche, nel caso di partecipazione di un RTI, il “Documento_offerta” deve essere sottoscritto non solo dalla capogruppo, ma anche dalle mandanti ai sensi dell’art.48 del D.Lgs.n.50/2016 a pena di esclusione. In tale contesto «il “Documento offerta” generato automaticamente dalla Piattaforma di negoziazione rappresenta semplicemente un riepilogo dei documenti già presentati, sottoscritti ed inseriti nel sistema, ivi compresi ovviamente quelli che afferiscono alla offerta tecnica e alla offerta economica». Si tratta, dunque «di una sorta di “formula di sintesi”, strettamente connessa alle peculiarità della procedura telematica che la genera, e che non vale, per certo, ad integrare e/o modificare, né tampoco a sostituire la voluntas negoziale efferente agli aspetti tecnici ed economici». Ne deriva «che l’eventuale irregolarità di tale documento – connesso alle peculiarità del sistema telematico così come utilizzato – non mai può deprivare e svuotare di significanza gli atti di offerta stricto sensu intesi e, dunque, è ben meritevole di essere sanata per il tramite del soccorso istruttorio».

Consulta qui il TAR Lombardia n.555/2020