17 luglio 2020 CDS. Il riferimento alla “stazione appaltante”, contemplata dall’articolo 80, letto nella sua “unitarietà” (non venendo indicato puntualmente questo o quell’organo), consente di affermare che non contrasti con l’orientamento sopra richiamato ravvisare la competenza all’esternazione dell’atto scrutinato anche in capo all’organo della stazione appaltante che, istituzionalmente, assume la posizione apicale. Tale interpretazione è rinvenibile sia in base ai principi del diritto societario, sia in base ai principi del diritto amministrativo, dove competente ad esprimere ed esternare la volontà dell’ente è l’organo di vertice, ossia l’amministratore delegato-organo apicale dell’ente, cosicché il precetto dell’art. 80, che imputa la decisione sull’esclusione dei partecipanti alla gara “alla stazione appaltante” può dirsi pienamente rispettato.

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