04 agosto 2020 CDS. L’obbligo di garantire un centro di cottura alternativo va inteso come requisito di esecuzione e non di partecipazione; in sede di gara, pertanto, la stazione appaltante si deve limitare a verificare la sussistenza dell’impegno dell’operatore economico alla predisposizione del centro cottura medesimo (e al limite, a fronte di rilevanti dubbi, ad accertare la serietà di tale impegno). L’eventuale mancanza del centro cottura rileverà – trattandosi di condizione di esecuzione del contratto – al momento della stipula del contratto, che potrà essere rifiutata dalla stazione appaltante, in ragione di detto inadempimento.

Consulta qui il CDS n.4795/2020