06 agosto 2020 TAR. È consentito alla Stazione Appaltante prorogare o sospendere il termine di presentazione della documentazione di gara se «si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento” a carico dei “mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione”, che sia “tale da impedire la corretta presentazione delle offerte». Infatti, la valutazione delle condizioni che giustificano tale differimento «rappresenta un apprezzamento tecnico pertinente alla sfera discrezionale dell’Amministrazione non suscettibile di sindacato, se non nei limiti della congruità, della ragionevolezza e della logicità, fermo restando il rispetto delle procedure introdotte dallo stesso articolo 79, comma 5 bis del D. Lgs. n. 50 del 2016».

Consulta qui il Tar Veneto n. 657/2020