01 ottobre 2020 TAR. Legittima la clausola del bando che consente l’avvalimento per i soli requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale e che, invece, esclude, l’avvalimento per i l’accreditamento presso AgID e la prestazione del servizio PAgoPA. Infatti «per lo svolgimento dell’attività di conservazione digitale, non è richiesta l’iscrizione in alcun albo, né alcuna particolare autorizzazione, in quanto l’accreditamento presso AgID costituisce solo una attestazione di “maggiore qualificazione nello svolgimento dell’attività”, che non integra né l’iscrizione in un apposito albo professionale, né un’autorizzazione necessaria per lo svolgimento della stessa; neppure per la prestazione del servizio PAgoPA è richiesta l’iscrizione in alcun albo particolare, ed invero tale servizio può essere svolto previa comunicazione all’Agid e dotazione di una piattaforma elettronica per consentire il pagamento in via telematica».

Consulata qui il Tar Lombardia n.1632/2020