13 ottobre 2020 CDS. Di regola, salve disposizioni speciali, la rinnovazione dell’attività, a seguito dell’annullamento giurisdizionale di atti, non deve essere compiuta da altro collegio, salvo che il vizio dedotto non riguardi proprio la composizione della Commissione. Tale principio generale risulta poi confermato, in materia di pubbliche gare, dal dato normativo: l’art. 77, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016 prevede che “in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrente, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione”.

Consulta qui il CDS n. 5777/2020