30 ottobre 2020 CDS. «Il concetto di “grave illecito professionale ” ricomprende ogni condotta, collegata all’eserci zio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa ». Dunque, il pregiudizio può essere desunto anche da «un rinvio a giudizio, ove sussistano dati di fatto o elementi a disposizione della stazione appaltante, che consentano a quest’ultima di adeguatamente motivare sulla carenza dei presupposti di affidabilità o integrità del concorrente, nei cui confronti ritenga di applicare la sanzione espulsiva».

Consulta qui il CDS n. 5782/2020