11 Novembre 2020 TARS. Se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice»>.
La questione, quindi, va risolta avuto riguardo agli atti di regolamentazione della gara.
Nel caso in specie, occorre tener conto non solo che nella determina a contrarre e nella lettera di invito la procedura era qualificata quale affidamento diretto e non era contenuto alcun riferimento all’obbligo di distinguere nell’offerta i costi per la manodopera, ma che non era neanche possibile inserire alcuna dichiarazione al riguardo nel form on line dell’offerta così come predisposto dal Comune nella piattaforma telematica, non essendo prevista alcuna voce al riguardo.
La scheda relativa all’offerta è, infatti, composta da campi obbligati, che non prevedono la distinzione ritenuta insussistente.

Consulta qui il TARS n.2869/2020