12 novembre 2020 TAR. L’art. 84, comma 1, d. lgs 50/2016 dispone che gli esecutori di opere pubbliche provino i requisiti di qualificazione mediante attestazione SOA per categorie e classifiche idonei ai lavori da assumere. In assenza, gli organismi di attestazione, nel momento in cui rilasciano la relativa certificazione, attestano l’idoneità di un operatore economico ad eseguire lavori fino alla concorrenza della classifica assegnata. Gli stessi organismi, inoltre, attestano anche il possesso delle certificazioni ISO da parte degli operatori economici muniti di SOA. Sul punto, l’art 63 D.P.R. n. 207/2010 prescrive, infatti, che “1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera a), del d. lgs. 163/2006, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II. 2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche”. Come emerge dal complesso normativo sopra illustrato, le imprese partecipanti alle gare per l’affidamento di lavori pubblici devono essere munite di idonea attestazione SOA, la quale implica il possesso di apposita certificazione ISO 9001 “riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche”.

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