18 gennaio 2021 TAR. Nelle gare di appalto «la commissione di gara deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, nel fare riferimento allo “specifico settore”, va interpretato nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto». Inoltre «il livello di competenza tecnica richiesto ai membri della Commissione giudicatrice non deve essere necessariamente desunto da uno specifico titolo di studio, potendo risultare anche da altri elementi, quali incarichi svolti e attività espletate».

Consulta qui il TAR Campania n. 150/2021