21 gennaio 2021 TAR. Il procedimento di verifica delle offerte anomale, previsto dall’art. 97, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, può essere avviato dalla stazione appaltante che «dispone di una ampia discrezionalità in ordine alla scelta se procedere a verifica “facoltativa” della congruità dell’offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità». In tale fase di verifica, inoltre, non è esclusa «l’esperibilità di ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale prima di addivenire all’esclusione, come la richiesta di precisazioni scritte o l’audizione diretta dell’offerente, nel caso in cui le giustificazioni non siano state ritenute sufficienti in quanto affette da incompletezza o, comunque, rimangano dei chiari dubbi e perplessità che il confronto possa dipanare».

Consulta qui il TAR Lazio n. 11/2021