22 gennaio 2021 CDS. Nelle procedure di gara, qualora il bando richieda un fatturato specifico quale espressione della capacità tecnica e non già di solidità economico-finanziaria, per la dimostrazione di tale requisito, il concorrente può stipulare un contratto di avvalimento operativo. Ciò comporta «la necessità da parte dell’ausiliaria di una concreta ed adeguata messa a disposizione di risorse determinate, affinché il suo impegno possa dirsi effettivo». Pertanto in caso di messa a «disposizione del requisito di esperienza non può essere unicamente cartolare, ma deve avere lo stigma dell’effettività. Essa comporta che il relativo contratto preveda i modi (…) perché l’esperienza dell’impresa ausiliaria si possa considerare effettivamente trasferita all’impresa ausiliata». Inoltre, eventuali lacune del contratto di avvalimento, non possono essere colmate con il soccorso istruttorio «dovendo il predetto contratto, necessario per consentire al concorrente di partecipare alla gara, essere valido sin da principio, con conseguente impossibilità di apportarvi integrazioni postume».

Consulta qui il CDS n. 68/2021