09 febbraio 2021 CDS. Nella Pubblica Amministrazione la formazione tacita del silenzio assenso presuppone «quale condizione imprescindibile non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dall’Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge» ossia «degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l’avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista».

Consulta qui Cds n.666/2021