19 febbraio 2021 TAR. È legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante, dopo aver escluso il concorrente, per carenza di requisiti «ha disposto in via automatica l’escussione della garanzia provvisoria, in quanto effetto diretto della violazione del patto di integrità, al quale si vincola chi partecipa alle gare pubbliche e delle specifiche regole di gara». Invero «l’incameramento della garanzia – per quanto costituisca una misura ulteriore rispetto al provvedimento di esclusione dalla gara – altro non rappresenta che una conseguenza vincolata e diretta dell’estromissione dalla procedura.

Consulta qui il Tar Lazio n. 1749/2021