22 febbraio 2021 TAR. Il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica «trae fondamento dall’obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali». Pertanto detto principio trova applicazione «nei soli in casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione, il che accade soltanto laddove concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale (…) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica». Ne deriva che lo stesso non si applica in mancanza di reale pericolo di potenziale compromissione della garanzia di imparzialità delle valutazioni del seggio come nel caso di «valutazioni di tipo eminentemente automatico» attraverso piattaforma telematica.

Consulta qui il Tar Liguria n. 102 /2021