23 febbraio 2021 TAR. Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica «con il termine “servizi analoghi” non si intendono i “servizi identici”, (ma) una nozione più ampia che rende necessario per l’appaltante non accertare l’identità delle attività svolte, bensì ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti con l’intento di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis». Pertanto, laddove il bando richieda ai partecipanti di dimostrare di aver svolto servizi analoghi «il confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti deve essere condotto con criteri di logica e di proporzionalità, allo scopo di evitare eccessive restrizioni della concorrenza fra le imprese partecipanti».

Consulta qui il Tar n. 349/2021