03 marzo 2021 CDS. . Il fatto che l’efficacia dell’aggiudicazione soggiaccia alla condizione sospensiva del positivo esito delle attività di verifica, non costituisce motivo di illegittimità dell’azione amministrativa.
Dunque, non è affatto corretto sostenere che la stazione appaltante era tenuta ad effettuare tutti i controlli e le verifiche disposte dalla normativa di settore prima di aggiudicare il servizio; ed il passaggio dell’art. 23 richiamato in tal senso dall’appellante è inconferente ai fini che qui rilevano, perché riferito ad un diverso momento procedimentale (l’approvazione della proposta di aggiudicazione).

Consulta qui il CDS n.1576/2021