20 aprile 2021 TAR. È illegittima l’aggiudicazione di un appalto per l’affidamento di un servizio, se la ditta aggiudicataria, in sede di giustificazioni «abbia: a) quantificato il monte ore in misura assai inferiore rispetto a quella indicata nella lex specialis; b) giustificato tale minore quantificazione, facendo precipuo riferimento, tra l’altro, all’intercambiabilità delle funzioni del personale e alla sovrapposizione dei ruoli dello stesso, senza, tuttavia, indicare le concrete modalità di gestione di tale opzione organizzativa del personale, i modi e i tempi delle sostituzioni, i limiti entro i quali l’organizzazione prescelta consente di attivarle e, infine, la coerenza di tale metodica con le ore lavorative previste per i diversi servizi». Invero «la scelta di avvalersi delle sovrapposizioni di ruoli del personale non può tradursi in uno strumento per ovviare alla doverosa indicazione e dimostrazione del rispetto delle ore di lavoro precisamente imposta dal capitolato per i servizi da appaltare». In tal caso, infatti, le giustificazioni addotte dal concorrente risultano prive dei necessari requisiti di specificità atti a validare l’offerta e dunque l’affidamento dell’appalto.

Consulta qui il TAR Lombardia n.739/2021