05 maggio 2021 TAR. È legittimo il provvedimento di esclusione della ditta che non specifica le voci di costo relative alla gestione dell’emergenza da Covid-19, espressamente richieste dal disciplinare di gara. In tal caso, non si tratta «di un’esclusione determinata dall’anomalia dell’offerta, ma dall’incompletezza dell’offerta economica, tale da determinare l’impossibilità di formulare un giudizio in termini di congruità di quest’ultima». Inoltre, legittimamente la S.A. non ha consentito di sanare una offerta economica incompleta, in quanto «l’attivazione di tale presidio avrebbe portato ad un’inammissibile alterazione del principio della par condicio degli operatori in gara, finendo con consentire alla ditta stessa di indicare l’elemento mancante in corso di gara, integrando un’offerta che si presenta, all’evidenza, incompleta».

Consulta qui il TAR Lazio n.4529/2021