19 maggio 2021 TAR. I gravi illeciti professionali commessi da un soggetto che abbia potere di influenza, anche di fatto, sulle scelte societarie si riflettono sulla persona giuridica in virtù del principio del contagio. E’ irrilevante che il grave illecito professionale sia stato commesso dalla persona fisica nell’interesse proprio o nell’interesse della società: rileva solo che questi l’abbia commesso nell’esercizio di una attività professionale. Accertata tale condizione, l’indice di carenza di integrità o affidabilità della persona fisica si riflette sulla società, con conseguente obbligo per la Stazione Appaltante di valutarne la rilevanza e possibilità di disporre l’esclusione dell’offerente.

Consulta qui il TAR Puglia n.825/2021