25 maggio 2021 TRGA. Il criterio di interpretazione fondato sul favor partecipationis ha carattere residuale e subordinato.
Gli atti di gara, infatti, vanno interpretati secondo il loro tenore letterale, anche al fine di precludere all’Amministrazione la possibilità di integrare gli atti di gara inserendo disposizioni contrarie o non desumibili dagli atti. Solo in presenza di un oggettivo margine di incertezza sulle clausole della lex specialis è possibile ricorrere a criteri di interpretazione che favoriscano la massima partecipazione, dovendosi contemperare il principio del favor partecipationis con il principio di par condicio tra i concorrenti.

Consulta qui il TRGA Trento n.79/2021