10 giugno 2021 TAR. L’equo compenso spettante al professionista incaricato, regolamentato dall’art. 13, comma 3, della L. n. 247/2012, non si applica «ove la clausola contrattuale relativa al compenso per la prestazione professionale sia oggetto di trattativa tra le parti o, nelle fattispecie di formazione della volontà dell’amministrazione secondo i principi dell’evidenza pubblica, ove l’amministrazione non imponga al professionista il compenso per la prestazione dei servizi legali da affidare». Viola infatti tale principio la clausola della lex specialis che stabilisce «un compenso in misura fissa per la prestazione di servizi legali, quali, ad esempio, un compenso pari a zero per le cause di valore inferiore ad una determinata soglia o un compenso forfettario annuo non proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro prestato».

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