23 giugno 2021 TAR. È legittima l’esclusione da una gara per forniture del concorrente la cui offerta contenga caratteristiche diverse da quelle contemplate dal disciplinare di gare. Tali specifiche devono «intendersi non valide proprio perché con oggetto non corrispondenti alla richiesta della Stazione appaltante. Né in tal caso si può ricorrere al principio di equivalenza, atteso che esso riguarda le caratteristiche tecniche dei prodotti ex articolo 68 comma 7 del d.lgs. 50 del 2016 e non invece la difformità oggettiva e sostanziale rispetto a quanto richiesto dall’Amministrazione, che concretizza una ipotesi di aliud pro alio e che dunque impedisce proprio l’accordo sull’oggetto, con conseguente esclusione dell’offerta a prescindere da una precisa comminatoria nel bando».

Consulta qui il Tar Abruzzo n. 292/2021