29 giugno 2021 TAR. Le proposte migliorative presentate del concorrente consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara «investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste». Nel caso in cui la lex specialis non ammetta le varianti «deve ritenersi che non sono consentite, a tutela della par condicio, tutte quelle modifiche progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest’ultimo».

Consulta qui il TAR Puglia n. 545/2021